Il 29 marzo 2014 è entrato in vigore il nuovo Decreto Legislativo n. 26/2014 sulla sperimentazione animale.
Anche se, purtroppo, non si tratta della fine della vivisezione, la nuova legge è frutto di una lunga battaglia per il recepimento della Direttiva europea 63/2010 che ci ha visto in prima linea per ottenere criteri maggiormente restrittivi rispetto al testo comunitario.
La Camera dei Deputati aveva approvato l’articolo 13 della Legge di delegazione europea che “restringeva” lasperimentazione animale e incentivava il ricorso ai metodi sostituivi di ricerca, ma il Governo, chiamato a legiferare su questo tema, ha cambiato le carte in tavola calpestando numerosi punti di tale articolo.
Nonostante la posizione presa dal Governo e la lobby vivisettoria che ha fatto di tutto per alimentare falsi stereotipi sull’utilità del modello animale, in Italia sono stati introdotti numerosi punti migliorativi rispetto alla Direttiva, infatti non sarà più possibile:
- allevare cani, gatti e primati da laboratorio e, quindi, il famigerato “Green Hill” non potrà riaprire la sua fabbrica di beagle, a prescindere dall’esito del prossimo processo
- effettuare esperimenti su scimmie antropomorfe (scimpanzè, oranghi, gorilla, gibboni, bonobo)
- effettuare esperimenti per la produzione e il controllo di materiale bellico
- effettuare esercitazioni su animali per la didattica, ad eccezione dei corsi universitari per la medicina veterinaria e il divieto si applica anche in scuole primarie e secondarie
- riutilizzare animali in esperimenti con livello di dolore grave a partire dal 1° gennaio 2017
- ignorare le sanzioni, ora più efficaci, per chi viola le norme minime della legge
- Inoltre, seppure solo dal 1° gennaio 2017 e previo riconoscimento di metodi alternativi, saranno vietati i test per droghe, alcool, tabacco e per trapianti di organi animali
- Confermati i divieti di test su cani e gatti randagi e su animali resi afoni, altrimenti utilizzabili secondo la direttiva europea
- saranno finalmente promossi e adottati metodi alternativi/sostitutivi alla vivisezione poiché vi sarà un Fondo per il loro sviluppo, pari al 50 per cento del fondo di rotazione dello Stato di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
La battaglia di questi anni ha dimostrato che avere una legge nazionale maggiormente restrittiva rispetto al testo comunitario non solo era doveroso, ma possibile!
La nuova legge deve essere il punto di partenza e non di arrivo: continueremo a lottare per ottenere una ricerca nonviolenta e davvero utile, per salvare la vita di uomini e animali che a migliaia cadono ancora vittime di una falsa scienza.
Fonte: LAV